LA DISCIPLINA DEL COMPORTO NELLA SCUOLA

Avvocato Claudio Paolini

Dopo avere esaminato la disciplina del periodo di comporto e dei permessi che i pubblici dipendenti possono richiedere per l’effettuazione di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici nei comparti del pubblico impiego Sanità, Funzioni centrali e Funzioni locali, proseguiamo il nostro vademecum esaminando come vengono disciplinati questi aspetti nel quarto ed ultimo comparto della contrattazione collettiva pubblica.

Il testo contrattuale di riferimento è il CCNL del COMPARTO SCUOLA – inglobato nel nuovo Ccnl Istruzione e Ricerca, istituito con il testo sottoscritto dalle parti sociali il 09/02/2018.

Durata del comporto: 18 mesi (si sommano tutte le assenze per malattia dei tre anni precedenti l’ultima situazione di malattia in corso), con proroga di ulteriori 18 mesi (superato il primo periodo), su richiesta, in casi particolarmente gravi, previo accertamento delle condizioni di salute disposto dalla Amministrazione. Il secondo periodo interrompe la maturazione dell’anzianità di servizio e non dà diritto alla retribuzione.

Personale docente e ATA (personale amministrativo, tecnico e ausiliario) a tempo determinato: per l’intero anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, l’assente per malattia ha diritto alla conservazione del posto per un periodo non superiore a 9 mesi in un triennio scolastico.

Personale docente e ATA, assunto con contratto a tempo determinato stipulato dal Dirigente Scolastico: vige il diritto, nei limiti di durata del contratto medesimo, alla conservazione del posto per un periodo non superiore a 30 giorni annuali, retribuiti al 50%.

Superamento del comporto: superati i previsti periodi di conservazione del posto oppure nel caso che, a seguito dell’accertamento medico disposto per concedere la proroga di ulteriori 18 mesi, il dipendente sia dichiarato permanentemente inidoneo a svolgere qualsiasi proficuo lavoro, l’Amministrazione può procedere alla risoluzione del rapporto, corrispondendogli una indennità sostitutiva del preavviso. Tuttavia, il personale docente dichiarato inidoneo alla sua mansione per motivi di salute può, a domanda, essere collocato fuori ruolo e/o utilizzato in altri compiti, tenuto conto della sua preparazione culturale e professionale.

Patologie gravi che richiedano terapie temporaneamente e/o parzialmente invalidanti: sono esclusi dal calcolo del comporto i giorni di assenza per ricovero ospedaliero/day–hospital e quelli dovuti alle conseguenze certificate delle terapie. In queste giornate di assenza spetta l’intera retribuzione, senza la decurtazione normalmente applicata nei primi dieci giorni di malattia.

Aspettativa: il personale assunto a tempo indeterminato può chiedere al Dirigente Scolastico il riconoscimento di un periodo di aspettativa, anche per motivi personali e famigliari (fra i quali anche la malattia), soggetto al rispetto di limiti temporali:

– fino a 12 mesi, per l’aspettativa usufruita in modo continuativo;

– fino a due anni e mezzo nell’arco di 5 anni, se l’aspettativa viene fruita in periodi frazionati.

Tali periodi, in casi eccezionali, possono essere soggetti ad una proroga di ulteriori 6 mesi.

Durante l’aspettativa non si percepisce alcuna retribuzione, non maturano giorni di ferie, contributi, tredicesima, né anzianità di servizio.

Permessi per visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici: non sono previsti espressamente dal CCNL; qualora ricorrano siffatte necessità, il dipendente potrà avvalersi di:

permessi retribuiti per motivi personali, fino a 3 giorni per anno scolastico, valutati ai fini del riconoscimento dell’anzianità di servizio (solo per il personale docente e ATA assunto a tempo indeterminato);

– permessi non retribuiti per motivi personali, fino a un massimo di 6 giorni per anno scolastico (solo per il personale docente e ATA assunto a tempo determinato);

assenza per malattia, che varrà ai fini del computo del periodo di comporto.

In alternativa a questi permessi, per i medesimi fini, si possono utilizzare:

permessi brevi a recupero, per esigenze personali (concedibili compatibilmente con le esigenze di servizio), di durata non superiore alla metà dell’orario giornaliero individuale di servizio e, comunque, per il personale docente, fino a un massimo di due ore.

– personale ATA: i permessi complessivamente fruiti non possono eccedere n. 36 ore nel corso dell’anno scolastico;

– personale docente: il limite corrisponde al rispettivo orario settimanale di insegnamento. Inoltre, l’attribuzione dei permessi è subordinata alla possibilità della sostituzione con personale in servizio.

Entro i due mesi lavorativi successivi a quello di fruizione del permesso, il dipendente è tenuto a recuperare le ore non lavorate in una o più soluzioni, in relazione alle esigenze di servizio. Il recupero, da parte del personale docente, avverrà, prioritariamente, con riferimento alle supplenze o allo svolgimento di interventi didattici integrativi, con precedenza nella classe dove avrebbe dovuto prestare servizio il docente in permesso. Nei casi in cui non sia possibile il recupero per fatto imputabile al dipendente, l’Amministrazione provvede a trattenere una somma pari alla retribuzione spettante al dipendente stesso per il numero di ore non recuperate.

Ai dipendenti ATA sono riconosciuti specifici permessi per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici, fruibili su base sia giornaliera che oraria, nella misura massima di 18 ore per anno scolastico, comprensive anche dei tempi di percorrenza da e per la sede di lavoro. La domanda di fruizione dei permessi va presentata dal dipendente con un preavviso di almeno tre giorni. Nei casi di particolare e comprovata urgenza o necessità, la domanda può essere presentata anche nelle 24 ore precedenti la fruizione e, comunque, non oltre l’inizio dell’orario di lavoro del giorno in cui egli intende fruire del periodo di permesso.

Tali permessi:

– sono assimilati alle assenze per malattia ai fini del computo del periodo di comporto: sei ore di permesso fruite su base oraria corrispondono convenzionalmente ad una giornata lavorativa;

–  sono incompatibili con l’utilizzo nella medesima giornata delle altre tipologie di permessi fruibili ad ore;

– non sono assoggettati alla decurtazione del trattamento economico accessorio prevista per le assenze per malattia nei primi 10 giorni. Resta, comunque, ferma la possibilità per il dipendente di fruire, in alternativa ai permessi in esame, anche dei permessi brevi a recupero, dei permessi per motivi familiari e personali, dei riposi compensativi per le prestazioni di lavoro straordinario.

Claudio Paolini