LA DISCIPLINA DEL COMPORTO NEI COMPARTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Avvocato Claudio Paolini

Dopo avere esaminato la disciplina generale del periodo di comporto (periodo massimo di giorni di assenza dal lavoro per malattia, decorso il quale il dipendente non ha più diritto alla conservazione del posto di lavoro) nel settore del pubblico impiego, vediamo ora, nel dettaglio, quali sono le regole fondamentali, utili da conoscere, previste dai Contratti Collettivi Nazionali per i dipendenti dei diversi comparti della Pubblica Amministrazione.

Si vuole offrire un piccolo vademecum di facile consultazione, fruibile in maniera più diretta e semplificata rispetto all’intero testo contrattuale, che può rivestire un particolare interesse con riguardo alla tutela del dipendente pubblico trapiantato o in attesa di trapianto.

Infatti, chi è affetto da gravi patologie croniche, che rendono necessario un trapianto, spesso, ha la necessità di assentarsi dal lavoro per periodi anche lunghi e ripetuti, tali da esporlo a possibili conseguenze, quali la perdita del posto di lavoro per licenziamento, nell’ipotesi in cui, a causa di tali assenze, venga superato il periodo di comporto previsto contrattualmente.

Prendiamo qui in esame solo alcuni comparti, lasciando ai prossimi articoli i restanti comparti.

COMPARTI SANITA’, FUNZIONI LOCALI (comprende il personale non dirigente dipendente da: Regioni a statuto ordinario e dagli Enti pubblici non economici dalle stesse dipendenti; Province, Città metropolitane, Enti di area vasta, Liberi consorzi comunali di cui alla legge 4 agosto 2015, n. 15 della regione Sicilia; Comuni; Comunità montane; ex Istituti autonomi per le case popolari comunque denominati; Consorzi e associazioni, incluse le Unioni di Comuni; Aziende pubbliche di servizi alla persona (ex IPAB), che svolgono prevalentemente funzioni assistenziali; Università agrarie ed associazioni agrarie dipendenti dagli enti locali; Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura; Autorità di bacino, ai sensi della legge 21 ottobre 1994, n. 584), FUNZIONI CENTRALI (comprende il personale non dirigente dipendente da Ministeri, Avvocatura Generale dello Stato, Consiglio di Stato, Corte dei Conti e Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro – CNEL, Agenzia Italiana del Farmaco – AIFA, Agenzia Nazionale per i Giovani, Agenzia Nazionale per le Politiche attive del lavoro – ANPAL, Agenzia per la Coesione Territoriale, Agenzia per la Cooperazione e lo sviluppo, Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane ICE, Agenzia per l’Italia digitale – AGID, spettorato Nazionale del Lavoro, altre Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, Centro interforze studi applicazioni militari – CISAM, Centro di supporto e sperimentazione navale – CSSN, Agenzia delle Entrate, Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Accademia nazionale dei Lincei, Aero Club d’Italia, Agenzia per le erogazioni in agricoltura – AGEA, Automobile Club d’Italia – ACI, Club Alpino Italiano – CAI, Consorzio dell’Adda, Consorzio dell’Oglio, Consorzio del Ticino, Enti Parco nazionali, Ente per lo sviluppo dell’irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia Lucania ed Irpinia, Ente strumentale della Croce Rossa Italiana, INAIL, INPS, Lega italiana per la lotta contro i tumori, Lega navale italiana, Ordini e collegi professionali e relative federazioni, consigli e collegi nazionali, ulteriori enti pubblici non economici comunque sottoposti alla vigilanza dello Stato, Ente nazionale aviazione civile – ENAC, Agenzia Nazionale per la sicurezza delle ferrovie, Agenzia Nazionale per la sicurezza del volo – ANSV)

Durata del comporto:

18 mesi (si sommano tutte le assenze per malattia dei tre anni precedenti l’ultimo episodio morboso in corso), con proroga di ulteriori 18 mesi, su richiesta, in casi particolarmente gravi, previo accertamento delle condizioni di salute disposto dalla Amministrazione.

Gravi patologie che richiedono terapie salvavita (emodialisi, chemioterapia e altre ad esse assimilabili):

sono esclusi dal calcolo del comporto i giorni di assenza per ricovero ospedaliero/day–hospital e per l’effettuazione delle terapie, oltre che le assenze dovute agli effetti collaterali delle terapie stesse, comportanti incapacità lavorativa per un periodo massimo di quattro mesi per ogni anno solare.

In queste giornate di assenza spetta l’intera retribuzione, senza la decurtazione normalmente applicata nei primi dieci giorni di assenza per malattia.

Superamento del periodo di comporto:

a) se il dipendente è riconosciuto idoneo a proficuo lavoro, ma non allo svolgimento delle mansioni del proprio profilo professionale: assegnazione a mansioni diverse, anche inferiori, se esistenti nell’organigramma;

b) se tali diverse mansioni non sono disponibili o se il dipendente viene dichiarato inidoneo a svolgere qualsiasi proficuo lavoro in via permanente: risoluzione del rapporto di lavoro entro 30 giorni dal ricevimento del verbale di accertamento medico che attesta la inidoneità.

Per ulteriori aspetti di dettaglio si rimanda all’articolo in cui è stata presa in esame la disciplina disposta dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 171/2011.

Permessi per visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici:

n. 18 ore annue. Sono fruibili a giorni o a ore; la richiesta va presentata con preavviso di almeno 3 giorni. Nei casi di particolare e comprovata urgenza/necessità, la domanda può essere presentata anche nelle 24 ore precedenti la fruizione e, comunque, non oltre l’inizio dell’orario di lavoro del giorno in cui il lavoratore intende fruire del permesso.

Queste assenze rientrano nel computo del comporto: sei ore di permesso fruite su base oraria, corrispondono a una intera giornata lavorativa. Sono fruibili cumulativamente, anche per la durata dell’intera giornata lavorativa. Non possono essere fruiti nella stessa giornata congiuntamente alle altre tipologie di permessi fruibili ad ore.

In alternativa a questi permessi, per i medesimi fini, si possono utilizzare:

– permessi brevi a recupero: n. 36 ore annue; ogni permesso può avere una durata non superiore alla metà dell’orario di lavoro giornaliero. La richiesta va inoltrata non oltre un’ora dopo l’inizio della giornata lavorativa, salvo casi di particolare urgenza/necessità.

Le ore vanno recuperate entro il mese successivo, pena la proporzionale decurtazione della retribuzione.

– Permessi orari per particolari motivi familiari e personali: n. 18 ore annue, da fruirsi compatibilmente con le esigenze di servizio.Sono fruibili cumulativamente, anche per la durata dell’intera giornata lavorativa. Non possono essere fruiti nella stessa giornata congiuntamente alle altre tipologie di permessi fruibili ad ore.

– Riposi compensativi per lavoro straordinario: da fruirsi, su richiesta del dipendente, compatibilmente con le esigenze organizzative e di servizio, entro il termine massimo di 4 mesi dalla effettuazione dello straordinario.

Claudio Paolini