Normative e diritti.

Al pari di ogni paziente portatore di una malattia cronica, anche i pazienti trapiantati hanno diritto di godere alcune agevolazioni assistenziali, sanitarie e di ambito pratico, secondo quanto decreta la specifica Legge n. 91 del 1° aprile 1999.

Esenzione dal ticket.
Riguarda prevalentemente la prescrizione e assunzione di farmaci a vita o salva-vita, con possibilità di estensione anche alle prestazioni diagnostiche e ambulatoriali specifiche per patologia. L’esenzione deve essere compilata e autorizzata dal medico prescrittore che può riferirla a una tra le seguenti motivazioni: patologia, malattia rara, invalidità, stati transitori come un infortunio o la gravidanza o a condizioni che esulano dalla pura clinica ma che rappresentano un limite all’acquisto di farmaci indispensabili, come i motivi economici. Quest’ultima esenzione, che non prevede uno specifico codice di esenzione per malattia, deve essere certificata dagli operatori di sportello delle strutture erogatrici e deve avvalersi di un’autocertificazione del paziente attestante la propria posizione reddituale.

Invalidità.
Garantisce la possibilità di poter godere a vita di una indennità di diversa natura in funzione del livello di invalidità civile, a compensazione delle limitazioni fisiche e funzionali dovute alla malattia e che impediscono il normale svolgimento dell’attività professionale. Ovvero sono erogati dei supporti non economici se la capacità lavorativa dopo la malattia è diminuita in modo permanente tra il 33 e il 73% e un aiuto economico se il livello di inabilità è tra il 74 e il 99%. In questo secondo caso, la persona potrà ricevere un assegno ordinario di invalidità che decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, con validità triennale prorogabile alla prima data di scadenza. Dopo tre riconoscimenti consecutivi, l’assegno si rinnova automaticamente, salvo le facoltà di revisione. La richiesta di riconoscimento di handicap va presentata dall’interessato o da chi lo rappresenta legalmente (genitore, tutore, curatore), allegando la certificazione medica (mod. SS3), all’INPS territorialmente competente oppure attraverso il Contact center al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) e 06 164 164 da rete mobile, enti di patronato e intermediari dell’Istituto tramite i rispettivi servizi telematici.

La “legge 104”.
È un altro diritto che spetta al lavoratore affetto da disabilità e ai familiari, come anche a persone in attesa di trapianto o ai trapiantati purché esistano i requisiti previsti dalla normativa, che consente di usufruire di permessi speciali lavorativi per “l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”.

Il rinnovo della patente.
È valutato dalla Commissione Medica Locale di riferimento dopo una valutazione dello stato di salute della persona trapiantata che ne fa richiesta. Se le condizioni lo rendono possibile, la patente potrà essere rinnovata per 2 o 5 anni. Sempre a giudizio della Commissione Medica, si potrà eventualmente procedere ai successi rinnovi senza necessità di ripresentarsi alla visita. In questo caso, come ogni altro cittadino, il trapiantato potrà rivolgersi agli uffici competenti in materia (ACI, Scuole guida e così via), presentando il parere del Medico monocratico che autorizza il rinnovo.

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